Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)
1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.