Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni – emessi da imprese, società, partite IVA nel periodo antecedente i centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo.