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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
56.02.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure per gli organismi di investimento collettivo del risparmio colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 si applicano altresì alle operazioni finanziarie descritte al medesimo articolo 56, comma 2, che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive.