stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
56.012.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:
   a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle Entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
   b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via Pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto.