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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
55.2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: «fruito tramite» con le seguenti: «trasformato in»;
    all'alinea, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;
    sostituire le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;
    alle lettere a) e b) sostituire la parola: «trasformabili» con la seguente: «trasformate»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta al sensi del presente articolo.

  1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
   al comma 2 sostituire le parole: Essi possono essere utilizzati con le seguenti: A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati;
   al comma 3:
    al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» aggiungere le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».
    sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.»;
    al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».