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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
55.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», alinea, dopo le parole: « credito d'imposta alla data della cessione», inserire le seguenti: «  ; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione»;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
   dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.