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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
55.03.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta erariali)

  1. I crediti di imposta richiesti a rimborso divenuti certi, liquidi ed esigibili, ma non ancora liquidati, iscritti nelle sezioni erario delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA, delle denunce periodiche o provenienti da istanze di rimborso, possono essere ceduti, ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, dalla data di accertamento degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate.
  2. L'Agenzia delle entrate provvede a contabilizzare gli importi di cui al comma 1 del presente articolo in una sezione apposita del cassetto fiscale del contribuente il quale ha facoltà di utilizzare il saldo attivo del credito quale corrispettivo per il pagamento delle fatture elettroniche di cui è destinatario e previo consenso del fornitore.
  3. La cessione del credito di cui al comma 2 è consentita entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi disciplinati dall'articolo 43-bis, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384, e dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli contribuenti titolari di partita IVA. Il presente articolo non si applica ai soggetti identificati nell'elenco dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2020.