Dopo l'articolo 54-quater, inserire il seguente:
Art. 54-quinquies.
(Misure a sostegno delle vittime delle richieste estorsive)
1. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.».
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.