stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
50.2.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.
  Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo»;
   b) al comma 497 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente».

  1-bis. Gli indennizzi e i relativi anticipi di cui al presente articolo sono liquidati a seguito della delibera della Commissione tecnica in esito al completamento dell'esame istruttorio. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario dell'indennizzo di cui all'articolo 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre del 2000 ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, nonché quelli relativi all'importo pagato sono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza. Nel caso di falsità, l'Agenzia delle entrate, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, è autorizzata a procedere con il recupero delle somme pagate dal Fondo indennizzo risparmiatori attraverso l'Agenzia della Riscossione.