Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli infermieri, ai farmacisti, ai pediatri, alle ostetriche, agli operatori sanitari e sociosanitari, nonché a tutto il personale paramedico in servizio nelle strutture pubbliche, private e private convenzionate aperte durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria.