Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incrementare le strutture destinate all'emergenza e assicurare una più rapida diagnosi dei soggetti affetti da COVID-19, ciascuna regione individua i laboratori autorizzati di diagnostica privati, da includere nella rete dei laboratori dedicati per l'effettuazione delle analisi sui tamponi, test ematici, test seriologici e ulteriori screening rapidi per le diagnosi COVID-19, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.