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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5-bis.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
5-bis.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 83, comma 10, terzo periodo, l'ANAC nell'ambito della propria competenza di definizione dei requisiti reputazionali e dei criteri di valutazione degli stessi, relativamente alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, nell'ambito della valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, valuta l'introduzione di elementi premiali connessi alla riconversione industriale per la produzione di dispositivi, macchinari e prodotti connessi all'emergenza sanitaria.

  3-ter. Ai sensi dell'articolo 95, il comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle imprese con sede legale e operativa sul territorio italiano, ivi connesse le microimprese, le piccole e medie imprese, che abbiano avviato procedure di riconversione industriale finalizzata alla produzione di dispositivi, macchinari e prodotti connessi all'emergenza sanitaria, alle procedure di affidamento, indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente i beni o prodotti connessi all'emergenza sanitaria che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, da filiera corta o a chilometro zero.