Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a 250 milioni di euro.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi dell'articolo 126.