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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
48.02.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

  1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509, e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.