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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 47.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
47.1.

  Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

Art. 47.
(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

  1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, poli funzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad essi similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.
  2. Gli enti locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'istituto superiore della sanità.
  3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti, gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessione, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
  4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.
  5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione Civile e/o delle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei dispositivi di protezione individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.
  6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restando quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.
  7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.
  8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.
  9. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19.
  10. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 150 milioni per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.
  11. Le regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni c necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un caregiver familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliate. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.