stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
46.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, sia la non opposizione al licenziamento.

  1-ter. Fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono esentanti dal riprendere servizio presso la sede aziendale.
  1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-ter, ove non sia possibile l'espletamento della prestazione lavorativa anche solo parzialmente in modalità lavoro agile, in caso di sospensione o riduzione oraria accedono alle prestazioni di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto.
  1-quinquies. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro ai sensi del comma 1-ter, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione con l'applicazione di un esonero contributivo del 50 per cento della quota a carico dell'azienda. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia per il lavoro le somme corrispondenti all'esonero da questa ottenuto.