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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
44.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1o ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1o marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del professionista beneficiario in 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto.
  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.