Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Tavoli per la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro)
1. Al fine di definire un processo di graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive sospese per effetto della decretazione adottata a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono istituire, presso ciascuna città metropolitana e provincia del territorio nazionale, appositi Tavoli sulla sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il compito di promuovere la cultura e la diffusione della sicurezza e vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, nonché di concertare soluzioni tecniche a supporto dei lavoratori e delle imprese. I prefetti adottano i rispettivi provvedimenti in materia di autorizzazione alla ripresa produttiva in conformità alle elaborazioni e alle indicazioni dei Tavoli provinciali di cui al presente comma.
2. I Tavoli di cui al comma 1 sono istituiti e coordinati dall'assessore competente provinciale o metropolitano e sono composti da:
a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
b) l'assessore provinciale o metropolitano competente o suo delegato;
c) l'assessore del comune capoluogo competente o suo delegato
d) i direttori o presidenti delle Aziende sanitarie locali o loro delegati;
e) il direttore dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente o suo delegato;
f) il direttore dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro territorialmente competente o suo delegato;
g) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
h) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
i) il tavolo potrà avvalersi anche di esperti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.
3. All'atto della costituzione, ogni tavolo dovrà definire un documento che sancisca le finalità, obiettivi, ruoli e le modalità di funzionamento, in coerenza alle norme e alle leggi vigenti.
4. Alla costituzione e al funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, le singole amministrazioni provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Ai componenti dei tavoli non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.