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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
43.01.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Tavoli per la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro)

  1. Al fine di definire un processo di graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive sospese per effetto della decretazione adottata a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono istituire, presso ciascuna città metropolitana e provincia del territorio nazionale, appositi Tavoli sulla sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il compito di promuovere la cultura e la diffusione della sicurezza e vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, nonché di concertare soluzioni tecniche a supporto dei lavoratori e delle imprese. I prefetti adottano i rispettivi provvedimenti in materia di autorizzazione alla ripresa produttiva in conformità alle elaborazioni e alle indicazioni dei Tavoli provinciali di cui al presente comma.
  2. I Tavoli di cui al comma 1 sono istituiti e coordinati dall'assessore competente provinciale o metropolitano e sono composti da:
   a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
   b) l'assessore provinciale o metropolitano competente o suo delegato;
   c) l'assessore del comune capoluogo competente o suo delegato
   d) i direttori o presidenti delle Aziende sanitarie locali o loro delegati;
   e) il direttore dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente o suo delegato;
   f) il direttore dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro territorialmente competente o suo delegato;
   g) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
   h) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
   i) il tavolo potrà avvalersi anche di esperti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

  3. All'atto della costituzione, ogni tavolo dovrà definire un documento che sancisca le finalità, obiettivi, ruoli e le modalità di funzionamento, in coerenza alle norme e alle leggi vigenti.
  4. Alla costituzione e al funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, le singole amministrazioni provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Ai componenti dei tavoli non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.