Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, e al fine di rafforzare e garantire la piena efficacia dei servizi territoriali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riguardo alle persone più fragili, indispensabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di Conferenza unificata sono individuate le iniziative e le risorse finalizzate:
a) a garantire una capillare assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio e maggiormente deboli, con particolare riguardo a quelle anziane e ai soggetti con disabilità. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;
b) a implementare sensibilmente le visite sanitarie domiciliari da parte di personale medico e infermieristico a persone con sintomi compatibili al COVID-19, al fine di effettuare i tamponi e i necessari ulteriori esami di indagine, e consentire in tempi rapidi l'eventuale trasferimento alla struttura ospedaliera;
3-ter. Per la durata dello stato di emergenza le Comunità alloggio e le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, sono equiparate alle strutture del Servizio sanitario nazionale, riguardo al rispetto degli standard minimi di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento all'obbligo tassativo per gli operatori e il personale impiegato di utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale.