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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
31.04.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)

  1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:
   a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;
   b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.