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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
3.4.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, avvalendosi delle risorse di cui al precedente comma 6 nonché di quelle provenienti dalla rimodulazione dei rispettivi fondi sanitari regionali, alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione del comma 1, lettera b), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e/o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, per i costi riferiti all'assistenza ospedaliera per consentire il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici tenuto conto del ruolo assunto nella rete per supportare l'emergenza.

  6-ter. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 6-bis, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.