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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
3.07.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento e rimodulazione funzionale della Rete Nazionale delle Cure Palliative)

  1. Al fine di assicurare, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, cure e assistenza qualificate e il controllo fino alla morte della sofferenza e dei gravi sintomi, soprattutto respiratori, a tutti i pazienti affetti da infezione SARS-COV2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un nuovo modello organizzativo emergenziale che rimodula l'offerta di cure palliative, oltre che alla tipologia di malati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38, anche a favore dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2.
  2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 prevede l'istituzione di una unità speciale per le cure palliative che opera su due livelli:
   a) l'Unità speciale centrale delle cure palliative, da costituirsi presso l'Unità di crisi SARS-COV2 o, ove non istituita, presso l'Assessorato competente. L'Unità speciale centrale opera in stretta dipendenza con le Unità di crisi ed in integrazione con le Unità speciali periferiche per le cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma ed ha le seguenti funzioni:
    1) fornisce all'Unità di crisi tutti gli elementi tecnici finalizzati all'analisi del bisogno, al suo monitoraggio, ai modelli di riorganizzazione e rimodulazione del sistema di offerta, in particolare per ciò che riguarda l'ampliamento della rete di posti letto residenziali hospice e la presa in carico domiciliare dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2 e di quelli affetti da patologie complesse, croniche e condizionanti uno stato di fragilità come descritte alla lettera b), alle risorse necessarie, agli aspetti tecnologici ed a quelli relativi alla informazione e formazione del personale. Il supporto tecnico è finalizzato anche a fornire modalità operative riferite alla presa in carico domiciliare dei pazienti assistiti dalle UCP-Dom, così come definita alla lettera b) e alla consulenza specialistica da parte degli enti erogatori accreditati per le cure palliative, come indicato alla lettera b) del presente comma;
    2) definisce i modelli organizzativi e operativi di integrazione con le attività già fornite dai soggetti che operano all'interno delle Reti sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione delle specifiche indicazioni regionali;
    3) monitora le attività periferiche conseguenti al processo di riconversione funzionale emergenziale delle Reti locali di cure palliative, di cui all'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012;
    4) coordina e garantisce la continuità dei flussi di comunicazione e informazione con le Unità speciali periferiche delle cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma;
    5) definisce le tipologie di attività per il volontariato specificamente attivo nella Rete delle cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma;
   b) l'Unità speciale periferica delle cure palliative, da costituirsi presso ciascuna Rete locale di cure palliative e, qualora non istituite o funzionanti, presso ciascuna ASL. L'Unità speciale periferica opera in collaborazione e in sinergia con l'Unità centrale e con le direzioni strategiche delle ASL ed ha le seguenti funzioni:
    1) identifica, per far fronte alla emergenza in atto e sulla base di specifici standard strutturali e di esercizio nonché dei volumi pregressi di attività erogata, i soggetti accreditati nel setting domiciliare, le UCP-DOM di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 eroganti cure palliative domiciliari, idonei a garantire la cura e l'assistenza alle seguenti tipologie di pazienti affetti da SARS-COV2:
   pazienti SARS-COV2 che hanno necessità di interventi continuativi al domicilio in quanto complessi, cronici e fragili da parte del medico di medicina generale o dell’équipe curante attivata;
   pazienti SARS-COV2 che necessitino di un intervento palliativo al fine della vita in quanto non responsivi alle terapie farmacologiche e per i quali un intervento di supporto, non invasivo od invasivo, viene giudicato sproporzionato;
    2) definisce, in base alle indicazioni fornite dall'Unità speciale centrale delle cure palliative, i criteri di identificazione dei pazienti complessi, cronici e fragili, in dimissione dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie oppure quelli già precedentemente in carico presso le unità di cura domiciliare, segnalati alle UCP-Dom dagli specialisti di riferimento o dai medici dei servizi territoriali, con diagnosi certa e terapia impostata;
    3) provvede all'allocazione delle risorse economiche, strumentali, tecnologiche, farmaceutiche e di supporto, ampliando e potenziando l'offerta di cura alla popolazione, anche in riferimento alla tecnologia indispensabile, software e hardware, per integrare con modalità da remoto le attività delle équipe domiciliari e quelle consulenziali, di cui al punto seguente;
    4) stabilisce modalità e modelli organizzativi finalizzati a garantire l'attività consulenziale specialistica per il controllo dei sintomi difficili o refrattari e per la analogo-sedazione da parte dei nodi della rete locale delle cure palliative o, se non costituita, da parte dei soggetti accreditati per le cure palliative in ambito residenziale-hospice o domiciliare a favore di strutture sanitarie e sociosanitarie, e dei medici di medicina generale;
    5) definisce le modalità di coinvolgimento operativo e funzionale dei volontari delle Associazioni di volontariato, specificamente formati e dedicati alle cure palliative, sia nelle attività da «remoto» sia in quelle di supporto diretto, nella massima tutela della protezione personale per escludere il rischio infettivo di esposizione;
    6) svolge le attività di formazione continua e di informazione, definite a livello regionale dall'Unità speciale centrale delle cure palliative di cui alla lettera a) del presente comma, privilegiando quelle con modalità FAD o con tele-videoconferenza.

  3. L'Unità speciale periferica, in collaborazione con le Direzioni strategiche di tutte le strutture e aziende ospedaliere e degli IRCCS, già accreditate per il setting residenziale hospice o domiciliare, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione regionale, in accordo con le indicazioni dell'Unità di Crisi e dell'Unità speciale centrale delle cure palliative, svolge altresì le seguenti funzioni:
   a) identifica, per la gestione del fine vita dei pazienti SARS-COV2, nuove unità logistico-strutturali ed organizzative definite Ricovero-Covid-Hospice (RIC-C-Ho), dotate di posti letto dedicati con un minimo di 15 posti letto, aggregati in aree ben delimitati all'interno di strutture ospedaliere o extraospedaliere, anche attraverso meccanismi di riconversione funzionale, finalizzandoli al ricovero parificato alle modalità attualmente previste per le strutture residenzali-hospice, secondo le seguenti caratteristiche:
    1) numero di posti letto pari ad almeno 1/10.000 abitanti e comunque rivalutato sulla base dell'andamento dell'epidemia a livello regionale e provinciale;
    2) direzione dirigenziale di un medico con esperienza almeno triennale in cure palliative e coordinamento infermieristico da parte di un coordinatore infermieristico di hospice oppure di un infermiere operanti nell'ambito delle cure palliative da almeno tre anni;
    3) risorse umane e strumentali secondo standard da definirsi da parte del Ministero della salute, in accordo con i soggetti collettivi maggiormente rappresentativi del mondo delle cure palliative a livello nazionale.
   b) predispone modalità formalizzate per garantire attività consulenziale specialistica di cure palliative, da remoto o con accesso diretto delle équipe di cure palliative, finalizzate all'applicazione dei protocolli di controllo dei sintomi e di sedo-analgesia per tutti i pazienti SARS-COV2 curati e assistiti in setting non specifici di cure palliative, quali quelli delle Unità organizzative situate presso le Strutture di degenza per pazienti acuti, compresi i Pronto soccorso, e presso le Strutture socio-sanitarie.

  4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per rispondere al progressivo e rapido aumento dei malati affetti da SARS-COV2 e dei loro bisogni, nonché per sostenere l'impegno delle famiglie, si ritiene indispensabile provvedere ad un rapido incremento del numero di professionisti nelle Reti Regionali di Cure Palliative e nelle Reti Locali di Cure Palliative:
   a) di almeno 500 medici, pari ad un incremento del 25 per cento rispetto alla dotazione attuale, abilitandoli ad operare nelle RLCP sia nelle Strutture del Servizio Sanitario Regionale con la qualifica di Dirigente Medico sia nelle équipe di Cure Palliative degli Enti accreditati da reperire attraverso:
    1) il superamento emergenziale e temporaneo, sino alla risoluzione dell'emergenza in atto, di quanto previsto dell'articolo 1, comma 522, della legge n. 145, del 30 dicembre 2018 e della normativa attualmente vigente per l'autorizzazione dei medici ad operare nei setting assistenziali delle Reti di Cure Palliative;
    2) la immissione della quota mancante di medici sino al raggiungimento del 25 per cento complessivo attraverso arruolamento diretto dei medici provenienti:
   a) dalle Scuole di Specialità equipollenti nella Disciplina di Cure Palliative, di cui alla normativa vigente;
   b) dai medici in possesso di diploma di Master di primo o secondo livello, di alta specializzazione e qualificazione in CP o comunque ad essi iscritti;
   c) dai medici diplomati dalle scuole di formazione dei MMG o ad esse iscritti;
   d) da tutti i medici formati a livello regionale sulle cure palliative, in particolare con i Programmi regionali di cui all'accordo in CSR n. 87/10 luglio 2014;
   e) da tutti i neolaureati, percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici, distanza.
   b) di almeno 2.000 infermieri, incrementando il numero di quelli già attivi nelle RLCP purché abbiano conseguito il diploma di Master di 1o Livello in CP, ovvero abbiano partecipato ai Programmi di formazione regionale di cui all'accordo in Conferenza Stato Regioni n. 82 del 10 luglio 2014, ovvero che siano stati formati attraverso un percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici.