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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
3.03.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

  1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.
  3. Al fine di incrementare le attività assistenziali e di ricerca già in essere, l'Istituto Superiore di Sanità predispone un piano straordinario triennale di potenziamento delle proprie attività di coordinamento scientifico nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 100 milioni di euro.
  4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
  5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 200 milioni per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
   b) all'articolo 18 comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le seguenti:, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;
   c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.

ident. 3.02.