Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Indennità lavoratori domestici)
1. Ai lavoratori domestici assunti con contratto di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 e che nel mese di marzo hanno sospeso la propria attività su richiesta del datore di lavoro è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda alla quale deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro dal quale risulti la sospensione dell'attività lavorativa per il mese di marzo, nel limite di spesa complessivo di 519 milioni di euro per l'anno 2020. L'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo esenta il datore di lavoro dalla corresponsione dello stipendio per il mese di marzo 2020, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a euro 519 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero del nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.