stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
28.02.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Iniziative straordinarie degli enti privati di previdenza obbligatoria)

  1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, in via straordinaria e limitatamente all'esercizio 2020, iniziative specifiche a sostegno del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una riduzione della propria attività per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Le indennità di natura assistenziale, erogate ai sensi del predetto articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, gli enti provvedono utilizzando una somma massima corrispondente al 5 per cento dell'utile di esercizio del bilancio consuntivo 2018 ovvero al 5 per cento dei rendimenti medi del patrimonio annuo, rilevati nei bilanci consuntivi del quinquennio 2014/2018.
  4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50 per cento di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli enti erogatori.