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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
28.01.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)

  1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari a euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.