Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I liberi professionisti titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020.