stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
27.02.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per il personale del pubblico impiego)

  1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, non sono soggetti alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
  2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli Enti locali che hanno rinnovato i propri organismi nel triennio 2016, 2017 e 2018 e sono risultati inadempienti al rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d) della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che abbiano conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel medesimo ultimo triennio.