Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è altresì riconosciuto al personale di attività e settori produttivi ritenuti essenziali e che continuano a prestare i loro servizi durante l'emergenza COVID-19 compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e dei datori di lavoro.