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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
23.2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «comunque non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «comunque non superiore a venti giorni»;
   b) al comma 4, sostituire le parole: «per un totale complessivo di quindici giorni» con le seguenti: «per un totale complessivo di venti giorni»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati nei centri di cui all'articolo 47 del presente decreto;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato con figli di età inferiore ai 16 anni, inclusi quelli che hanno esaurito il congedo retribuito di cui al comma 1, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il beneficio di cui al primo periodo si applica a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario, per il medesimo periodo, di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si applica l'articolo 25;
   e) al comma 11, sostituire le parole: «1.261,1 milioni di euro», con le seguenti: «1.361,1 milioni di euro»;
   f) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126 e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».