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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22-bis.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
22-bis.08.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 18 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 126.