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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22-bis.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
22-bis.03.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Norme in materia di lavoro occasionale)

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti inferiore a dieci possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale tramite l'utilizzo di buoni orari dal valore nominale di 10 euro per ogni ora di lavoro prestata.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua i settori di attività nei quali si può ricorre a prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo.