stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2-septies.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
2-septies.03.

  Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.
(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

  1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, è fissato, annualmente, in un numero non inferiore a quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
  2. All'esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponibili per qualunque motivo verranno conteggiati nella disponibilità dell'anno accademico successivo.
  3. Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad una scuola di specializzazione, i posti disponibili per i bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per gli Anni Accademici 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in 15.000 per ciascun anno accademico.