Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:
Art. 2-octies.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) personale medico e sanitario impiegato presso i reparti di pronto soccorso delle strutture del Servizio Sanitario nazionale».