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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.14. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
19.14.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.