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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19») concessi alle aziende che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Anche in deroga agli accordi sindacali già sottoscritti, il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.