Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.