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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
14.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, a tutti i soggetti di cui al presente articolo, nonché a tutti i professionisti e gli operatori sanitari operanti in strutture pubbliche, private convenzionate e private che, anche potenzialmente, possano venire in contatto con persone affette da COVID-19, è effettuato un test con tampone oro-faringeo, anche in assenza di sintomi specifici.

  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis è assicurata nell'ambito delle aree di attività di sorveglianza della prevenzione collettiva e sanità pubblica di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2-quater. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Ai relativi finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.