Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi. I termini previsti dal comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi.