Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125.1.
1. Il comma 1-ter dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.