Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125.1.
1. Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 e 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, i condomini che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possono beneficiare a titolo gratuito di una garanzia dello Stato pari al 100 per cento sulla quota non coperta dagli incentivi fiscali per la quale viene richiesto un finanziamento ad istituti di credito o ad intermediari finanziari. La medesima garanzia viene resa anche sui finanziamenti diretti al condominio per le medesime finalità.