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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 125.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
125.011.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.
(Cessione crediti sanitari)

  1. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere eventualmente ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa notifica all'ente debitore. L'Ente debitore, effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 15 giorni dalla notifica.
  2. L'atto di cessione dovrà avere una validità non superiore ai 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura.
  3. Non possono essere ceduti crediti relativi a prestazioni, contratti e forniture antecedenti l'atto di cessione dei crediti.
  4. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
  5. In ogni caso, la cessione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale diviene efficace solo previa certificazione degli stessi mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Ai fini dell'efficacia della cessione, altresì, il cedente dovrà richiedere all'Ente debitore l'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico.