Dopo l'articolo 125-ter aggiungere il seguente:
Art. 125-quater.
1. Per i sindaci dei comuni sotto i 3.000 abitanti che concludono il naturale mandato elettorale negli anni 2021, 2022, 2023, 2024 il limite previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, è aumentato di un mandato.