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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 125-bis.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
125-bis.1.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 125-bis.
(Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. In relazione alto stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, o, nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni, all'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni tra gli operatori, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, in conformità alle succitate norme nazionali di recepimento delle disposizioni europee nonché ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione, reciprocità e assenza di conflitto di interessi.
   1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee recanti le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  2. L'esercizio delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
  3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dal presente articolo. Tale canone aggiuntivo, dovuto per le concessioni scadute con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità.
  4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, fra i Comuni montani del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza. È fatto obbligo di impiegare integralmente le risorse del canone aggiuntivo di cui al comma 3 nel perimetro dei territori del Comuni montani del bacino imbrifero di riferimento.
  5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, al comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni» sono soppresse.
  6. È stabilita con legge regionale la quota della componente variabile del canone demaniale di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da destinare alle Province rivierasche per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. Alle Province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, deve essere in ogni caso riversata da parte delle rispettive Regioni una quota, da stabilirsi con legge regionale, non inferiore all'ottanta per cento dell'ammontare complessivo dei canoni demaniali percepiti per le concessioni di grande derivazione idroelettrica ubicate nelle predette province montane. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.
  7. Fatti salvi i criteri e le modalità di ripartizione interna del gettito stabiliti dai commi 4 e 6 del presente articolo, al comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: «sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «è determinato il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies, in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico finanziario della gestione degli impianti.».
  8. I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, anche scadute, prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sui medesimi ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a realizzare, con oneri a proprio carico a fronte della rideterminazione della durata della concessione, un piano di investimenti che dovrà principalmente riguardare interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché gli interventi, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra. Al fine di garantire l'adozione di procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sono definiti i criteri e i parametri tecnico-economici per consentire all'amministrazione concedente di rideterminare la durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico per un periodo congruo, non inferiore a dieci anni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti proposti dal concessionario. Il concessionario, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, è tenuto, pena la decadenza della relativa facoltà, a comunicare all'ente concedente la richiesta di rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare, impegnandosi ad eseguire il predetto piano entro il nuovo periodo di validità del titolo per come rideterminato. In caso di mancato rispetto del termine per l'adozione del decreto di cui sopra, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può definire i criteri e parametri per consentire la rideterminazione della durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.
  9. Al comma 1-octies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà degli enti locali di competenza per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i rispettivi territori».
  10. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kw di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, articolo 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kw.