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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 123.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
123.04.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Disposizioni in materia di arresti domiciliari)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.
  2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
  3. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:
   a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi articoli 102,105 e 108 del codice penale;
   c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.