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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 121-ter.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
121-ter.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019- 2020 conserva comunque validità.

  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, non si applicano in caso di interruzione delle attività, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi in relazione alle attività svolte presso i percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.). di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e presso gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).