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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 120.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
120.1.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2020.

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
   a) per 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
   b) per 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
   c) per 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  2-bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.