Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
a) le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.500 euro;
b) le parole: per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83 sono sostituite dalle seguenti: per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo è indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale;
al comma 3:
a) dopo le parole: Ministero della Giustizia aggiungere le seguenti: con modalità che assicurino periodicità su base ministeriale;
b) sopprimere le parole: nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.
al comma 4, sopprimere le parole: nell'anno 2020.