Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.