Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis.
1. Al personale della Polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, è assicurata la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale e di ogni altro strumento utile a tutelare la salute del predetto personale nonché a prevenire il rischio di contagio.